FAQ
Materia di lavoro
I rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale quando l’opera è continuativa e coordinata, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti agrari, il trasferimento d’azienda, i rapporti con i procacciatori d’affari, tra consulenti finanziari e banche, partecipanti impresa famigliare, con gli artisti scritturati, medici dell’ASL, con i soci lavoratori.
Sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale, in quest’ultimo caso attraverso procedure conciliative, arbitrali e transattive previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Essenzialmente quando si vuol fare valere un diritto nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Materia tributaria
La notifica può essere fatta a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento, oppure attraverso la consegna del plico da parte dell’Ufficiale giudiziario, a seconda della tipologia prescelta dall’Agenzia delle Entrate.
Che differenza c’è tra le due tipologie di notificazione? Le regole applicabili sono analoghe. Si rinvia alla risposta che segue.
Puoi conoscere il debito recandoti presso la sede locale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e chiedendo una copia dell’estratto di ruolo.
La pretesa erariale diventa definitiva e non può più essere impugnata, a meno di una sopravvenuta vicenda estintiva della pretesa erariale, oppure, della prova di non aver potuto impugnare l’atto impositivo per una causa non imputabile alla parte.
Il ruolo è l’elenco dei debitori dello Stato e il relativo debito. Costituisce il titolo che legittima la pretesa dell’Erario.
E’ l’atto mediante il quale l’Agenzia delle Entrate notifica la rettifica della rendita catastale.
E’ l’atto mediante il quale l’Agenzia delle Entrate notifica la pretesa tributaria (imposte, sanzioni e interessi) a seguito di un controllo fiscale.
E’ l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate notifica il ruolo e svolge la funzione del precetto, sia ai fini dell’intimazione al pagamento delle somme ivi contenute e sia ai fini dell’esecuzione forzata tributaria.
Si tratta dell’atto emesso al termine di un accertamento c.d. automatico o di un accertamento c.d. formale, in quanto scaturisce dal confronto dei dati della dichiarazione dei redditi e di quelli in possesso dell’Anagrafe tributaria, oppure dei confronto dei giustificativi a supporto degli oneri deducibili, detrazioni e ritenute. Le discrepanze sono oggetto della comunicazione di irregolarità.
La comunicazione di irregolarità si impugna unitamente alla relativa cartella di pagamento eventualmente notificata successivamente.
In linea di massima l’Agenzia delle Entrate non è tenuta a sentire l’interessato prima della notifica dell’avviso di accertamento. Sussistono però precise circostanze che impongono un contraddittorio dell’Agenzia delle Entrate con il contribuente, per esempio il caso di accessi e ispezioni presso la sede del contribuente.
No, si impugna dinanzi al Tribunale a meno che il motivo di ricorso dedotto non sia l’omessa notificazione della cartella di pagamento.
Più precisamente è impugnabile il ruolo e solo a determinate condizioni.
Il termine è di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, però si deve trattare di imposte, tasse o sanzioni tributarie. Negli altri casi, diversi da imposte, tasse e sanzioni tributarie, i termini sono ridotti, di 20 giorni oppure di 30 giorni dalla notifica a seconda dei casi e la competenza del giudice cambia.
Tale procedura, denominata accertamento con adesione, è finalizzata a un accordo bonario con l’Agenzia delle Entrate.
Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento, su imposte, tasse, sanzioni tributarie e accessori di queste, sono impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie.
Il termine per impugnare un avviso di accertamento è di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
L’istanza in autotutela non sospende i termini per impugnare.
Sì, la procedura conclusasi negativamente non preclude la possibilità di impugnare l’atto impositivo entro il termine.
La notifica si perfeziona anche in assenza del destinatario decorsi 10 giorni dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, oppure, la notifica si perfeziona prima, nella data di ritiro del plico, quando il ritiro avviene prima del decorso dei 10 giorni dalla spedizione dell’avviso di giacenza. Il plico resta in giacenza presso l’Ufficio postale per 6 mesi.
E’ possibile chiedere al giudice la sospensione dell’atto impositivo.
La presentazione del ricorso non blocca il pagamento, lo riduce a 1/3 degli importi dovuti per il primo grado di giudizio. Salvo casi specifici prescritti dalla Legge di divieto di frazionamento della riscossione.
La legge prevede una specifica procedura con cui istaurare un contraddittorio stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate, la quale sospende i termini del ricorso.
Materia penale tributaria
Una volta notificato l’avviso di accertamento, se le violazioni costituiscono anche ipotesi di reato, l’avviso di accertamento e gli atti collegati vengono trasmessi all’Ufficio della Procura della repubblica, che provvede alle indagini penali.
Le fattispecie sono diverse sostanzialmente si distinguono in reati fraudolenti al fine di evadere le imposte e reati di pura evasione.
Sì se però si superano precise soglie di evasione.
Essenzialmente quando si compiono specifiche azioni, fraudolente o meno, volte a evadere le imposte, se l’imposta evasa è superiore a determinati livelli stabiliti dalla legge a seconda dello specifico tipo di reato.
Sì, se da tale documento è stato ottenuto un risparmio dell’imposta.