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ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA: ORIENTAMENTO SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU., N. 7822 del 14.04.2020 -

ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA: ORIENTAMENTO SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU., N. 7822 del 14.04.2020 -

ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA: ORIENTAMENTO SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU., N. 7822 del 14.04.2020 -

L’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 7822 del 14.04.2020 ha completato quanto è consolidato in giurisprudenza (sentenza Sezioni Unite, n. 13913/2017), il perimetro della giurisidizione del giudice tributario ai soli atti esecutivi-tributari (come l'atto di pignoramento esattoriale) che non sono stati preceduti dalla notifica della cartella di pagamento, o dalla notifica dell'intimazione di pagamento (ex art. 50 dpr 602/73), il giudice tributario è dunque legittimato a conoscere dell'impugnazione dell'atto esecutivo solo quando questi è il primo atto notificato al contribuente.

La indicata ordinanza n. 7822/2020, ha il pregio di aver precisato che la giurisdizione del giudice tributario è determinata (e scelta) ab origine, con i motivi di ricorso, tra i quali deve essere necessariamente già presente l'eccezione di nullità/invalidità della notifica della cartella di pagamento, o dell'intimazione di pagamento, non rilevando invece la condizione effettiva della nullità della notifica (il giudice tributario è tenuto a pronunciare il difetto di giurisdizione quando l’invalidità della notifica gli è pervenuta da fonti diverse dal ricorso, come per esempio a seguito di costituzione della controparte).