CREDITI PREVIDENZIALI E PREMI ASSISCURATIVI INFORTUNI (INAIL): ENNESIMA SENTENZA DI LEGITTIMITA’ CONFERMA LA PRESCRIZIONE BREVE
L’Amministrazione finanziaria non intende allentare la morsa nei confronti dei contribuenti nonostante la unanime giurisprudenza della Corte di legittimità abbia affermato, senza lasciare incertezze, che la prescrizione dei crediti portati da una cartella di pagamento segue il termine sostanziale previsto dalla Legge per ogni singola tipologia, nel caso dei crediti previdenziali assistenziali e dei premi dovuti all’INAIL il termine è di cinque anni.
Ciò nonostante l’Amministrazione finanziaria ha presentato l’ennesima impugnativa per Cassazione, quest’ultima pronunciandosi nuovamente ha ribadito quanto già affermato nella sentenza a Sezioni Unite n. 23397/2016, confermata da ultimo nei seguenti termini dalla sentenza della stessa Corte n. 1652/2020 “E' noto che la complessa questione è stata risolta in via definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016 …”, ha ribadito che la notifica di una cartella di pagamento non determina “la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.” (1).
Un altro spunto per la difesa del contribuente viene tratto sempre dalla indicata sentenza.
Da esperienza processuale è solito riscontrare tra le difese dell’Amministrazione pubblica la tesi secondo la quale la notifica della cartella di pagamento avrebbe effetto novativo dell’obbligazione sottostante.
Si tratta di una versione che per un tecnico appare assai poco sensata, per diversi motivi che non è possibile trattare in questa sede, basti però richiamare le conclusioni a cui è giunta la richiamata sentenza secondo cui “con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che "In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale” (2)
Si spera che l’ennesima sentenza possa arginare le intemperanze dell’Amministrazione finanziaria a danno dei contribuenti, sotto tale profilo si richiama nuovamente la sentenza in commento la quale ha condannato alle spese processuali l’Amministrazione finanziaria e al pagamento di una ulteriore somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002, dovuta quando l’impugnativa viene rigettata integralmente, che potrebbe, a modesto avviso di chi scrive, essere anche richiesta ai promotori dell’impugnativa attraverso procedure interne e contabili.
(1) (2) Cassazione civile sez. VI, 17/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 17/03/2020), n.7409, Massima estratta da Redazione Giuffrè 2020