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RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO DEI CREDITI FISCALI: ANCORA INCERTEZZA SULLA PRESCRIZIONE CINQUE O DIECI ANNI?

RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO DEI CREDITI FISCALI: ANCORA INCERTEZZA SULLA PRESCRIZIONE CINQUE O DIECI ANNI?

RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO DEI CREDITI FISCALI: ANCORA INCERTEZZA SULLA PRESCRIZIONE CINQUE O DIECI ANNI?

La questione sui termini di prescrizione dei debiti iscritti a ruolo e notificati a mezzo di cartelle di pagamento sembrava conclusa con il principio espresso dalla sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, n. 23397 del 17/11/2016, la quale aveva sancito il principio in base al quale la mancata impugnativa della cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, … qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria”, e condiviso dalla costante giurisprudenza (ex multis Cass. n. 11335/2019), in altri termini, il massimo Consesso aveva chiarito che la prescrizione da applicare dopo la notifica della cartella di pagamento è quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l’interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione.

La recentissima ordinanza della Cassazione, n. 24106, depositata il 27/09/2019, pur non avendo fatto espressa applicazione del principio nel caso al suo vaglio, riferito a un credito previdenziale, si è discostata dall’indicato principio per i crediti tributari, ritenendo che si potesse dare seguito alla prescrizione decennale per tutti i crediti fiscali (statali e locali) iscritti a ruolo e notificati a mezzo di una cartella di pagamento, e ciò indipendentemente dalla natura del credito e unicamente in virtù dell’esercizio del potere di riscossione da parte dell’Agente della riscossione.

Il giudice, nella pronuncia in commento, deduce che la prescrizione decennale per i crediti fiscali (e non previdenziali), è stabilita direttamente dall’art. 20 c. 6 Dlgs. n. 112/1999, il quale prevede, nell’ambito della procedura di discarico tra Ente creditore e Agente della riscossione, un inciso del seguente tenore “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, rinviando a un precedente della stessa Cassazione, la sentenza n. 13418 del 30/06/2016, la quale prevede che “esauritasi la fase di accertamento del credito tributario (non diversificandosi, da questo punto di vista, l'ipotesi in cui la definitività della pretesa scaturisca da giudicato, invece che dalla mancata opposizione dell'atto di accertamento, come nella specie), non resta che la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile; per regola assoggettata all'unico limite della prescrizione decennale ex art. 78 cit. e art. 2946 c.c.”, con cui sostiene l’equiparabilità della cartella di pagamento alla sentenza passata in giudicato, sotto il profilo costitutivo del credito e perciò assoggettabile alla prescrizione ordinaria.

Le argomentazioni a sostegno il “…riferimento alla prescrizione decennale, nell’art. 20, citato comma 6, risulta effettuato in ambito sostanziale e senza alcun riferimento all’art. 2953 c.c. …”, ossia l’efficacia sostanziale del riferimento alla prescrizione contenuto nell’indicato art. 20 c. 6.

A parere dello scrivente vi sono alcuni aspetti che dovrebbero essere chiariti della indicata sentenza, si tratterebbe infatti di un principio che potrebbe essere confermato in future pronunce.

Il riferimento nella sentenza al precedente, n. 13418 del 30/06/2016, non tiene conto che si tratta di una pronuncia anteriore alla richiamata Sezioni Unite, n. 23395 del 17/11/2016, che è intervenuta proprio a chiarire l’orientamento nelle vertenze sulla prescrizione in fase di riscossione, e sarebbe pertanto da ritenersi superata.

Anche la natura sostanziale del citato art. 20 c. 6 Dlgs. 112/1999, dedotta in sentenza per i crediti fiscali, è contraria alla costante giurisprudenza, inclusa la indicata Sezioni Unite, citata anche nella sentenza in commento, assicurano invece la mera rilevanza interna alla procedura di discarico, della indicata norma, e dell’inciso sulla prescrizione decennale, come da ultimo confermato da altra sentenza della Cassazione, n. 11335/2019, che con estrema chiarezza ha affermato “non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);”, e nega perciò l’efficacia dell’art. 20 nei confronti del contribuente.

Non è pertanto condivisibile la deduzione contenuta nella sentenza secondo cui il termine decennale sarebbe la prescrizione generale sui crediti erariali, da cui discenderebbe il riferimento alla prescrizione di cui all’art. 20 c. 6. Basti dire che, la legge e la giurisprudenza, non hanno assunto come termine di prescrizione in ambito tributario univocamente quello di 10 anni, bensì quello previsto dalla singola disciplina, basti ricordare la prescrizione delle sanzioni tributarie che è pacificamente di 5 anni ex art. 20 c. 3 Dlgs. 472/1997, come confermato dalla giurisprudenza, allo stesso modo i tributi locali, anch’essi sono prescrittibili in cinque anni, ai sensi dell’art. 2944 c. 4 c.c., in quanto prestazioni periodiche. 

(Pubblicato, in versione ridotta, su www.studiocataldi.it, in data 11/10/2019)