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RISPOSTA A UN LETTORE IN MERITO ALL'ARTICOLO: “RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO DEI CREDITI FISCALI: ANCORA INCERTEZZA SULLA PRESCRIZIONE CINQUE O DIECI ANNI?”

RISPOSTA A UN LETTORE IN MERITO ALL'ARTICOLO: “RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO DEI CREDITI FISCALI: ANCORA INCERTEZZA SULLA PRESCRIZIONE CINQUE O DIECI ANNI?”

RISPOSTA A UN LETTORE IN MERITO ALL'ARTICOLO: “RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO DEI CREDITI FISCALI: ANCORA INCERTEZZA SULLA PRESCRIZIONE CINQUE O DIECI ANNI?”

Egr. Avvocato Casati,

Ho letto l'Ordinanza e, per quanto possa capirne, non mi pare si discosti dall'orientamento consolidato che ha confermato la prescrizione quinquennale (…) (i) ricorso presentato da ADR inammissibile (ii) contrasto con orientamento consolidato ovvero, credo si riferisca alla prescrizione quinquennale (iii) condanna alle spese per ADR; non capisco da cosa si desuma il cambio di rotta ed il ritorno alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 20 discusso (...)

 

Caro lettore,

 (…) il rigetto del ricorso si è verificato in quanto il ricorso verteva su crediti previdenziali, ciò nonostante la indicata Ordinanza (24106 del 27/09/2019) si è premurata di effettuare una distinzione secondo cui la prescrizione “…decennale, nell’art. 20, citato comma 6, risulta effettuato in ambito sostanziale e senza alcun riferimento all’art. 2953 c.c. …”, si riferisse espressamente ai crediti fiscali.

In altri termini, il giudice si è occupato non solo della prescrizione dei contributi, al suo vaglio, bensì ha introdotto un principio riferibile ai tributi.

Data questa premessa, la conseguenza è quella di introdurre un concetto (potenzialmente pregiudizievole per il cittadino) secondo cui la prescrizione decennale è applicabile a tutti i crediti tributari, iscritti a ruolo (imposte erariali, imposte locali, tasse, IMU, Tarsu, sanzioni tributarie, interessi su imposte ecc.), in virtù proprio del predetto art. 20, che tuttavia, per costante giurisprudenza e in forza della indicata SS.UU. (n. 23396/2016), ha rilevanza meramente interna nella procedura di discarico tra Ente creditore e Agente della riscossione.

Del resto il principio affermato dalle SS.UU., di non doversi applicare l’art. 2953 cc, va al cuore del problema, ossia gli effetti della notificazione di una cartella di pagamento non sono equivalenti a quelli di una sentenza, bensì a quelli di un atto interruttivo della prescrizione (e irretrattabilità (peculiare della cartella), quale atto che rappresenta il titolo (ma non è il titolo) e il precetto), e perciò i termini ricominciano a decorrere secondo la prescrizione prevista per ciascun credito.

La presente interpretazione dell’Ordinanza in commento è conforme alla massima elaborata in “Diritto & Giustizia 2019, 30 settembre (nota di: Maura Corrado)”, della quale riporto un frammento “Il suddetto riferimento alla prescrizione decennale, nell'art. 20, comma 6, cit., risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'art. 2953 c.c., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa.”.

Ti ringrazio per avermi scritto e spero di avere chiarito i Tuoi dubbi.