TRIBUTI - CASSAZIONE CIVILE: NO ALL’ESTENSIBILITÀ DEL VIZIO DI CARENZA DI CONTRADDITTORIO AI TRIBUTI DIVERSI DALL’IVA CHE FANNO PARTE DEL MEDESIMO ATTO IMPOSITIVO
Avv. Paolo Casati - La Giurisprudenza è stata altalenante sull’obbligo del contraddittorio nella fase preliminare alla emanazione di un atto impositivo, ciò sino alla sentenza delle Sezioni Unite, n. 24823 del 09/12/2015, con la quale la Corte ha stabilito alcuni paletti invalicabili.
La Corte, nella richiamata sentenza n. 24823/2015, asserisce che il contraddittorio preventivo è essenziale unicamente per i tributi armonizzati, come l’I.V.A., rispetto ai quali si applica il diritto dell’Unione Europea, che sancisce il diritto generalizzato al contraddittorio in tutti quei casi in cui un provvedimento amministrativo fosse lesivo della sfera giuridica del destinatario.
Tuttavia, continua la Corte, il contraddittorio è motivo di invalidità degli accertamenti sui tributi armonizzati allorquando il contribuente assolva l’onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto fare valere, qualora il contraddittorio fosse stato attivato, e tali ragioni non fossero puramente pretestuose.
Se si considera che è assai raro che un atto impositivo accerti unicamente l’imposta IVA, bensì provveda su una molteplicità di tributi, ci si è chiesti la sorte dei tributi diversi dall’I.V.A. che sono parte del medesimo atto impositivo.
Un problema pratico prima che giuridico sulla condotta che deve tenere l’Agenzia delle Entrate: limitare il contraddittorio alla sola IVA, oppure estendere il confronto a tutte le imposte, tenuto conto che l’Amministrazione finanziaria avrebbe in ogni caso dovuto avvisare il contribuente per il contraddittorio relativo all’IVA?
Una iniziale risposta è stata fornita dalla Giurisprudenza di merito, secondo la quale il contraddittorio deve essere esteso anche ai tributi diversi dall’IVA (non armonizzati) allorché le violazioni scaturiscono dai medesimi fatti (C.T.R. di Torino 126/1/16 del 27/01/2016).
Secondo questa impostazione la carenza del contraddittorio è motivo di nullità dell’intero accertamento tributario.
Con la recente Ordinanza n. 21767 del 07/09/2018, in esame, si è pronunciato il Giudice di legittimità, secondo cui, prendendo le mosse dal contraddittorio come condizione di validità per il solo accertamento dell’IVA, la violazione del contraddittorio in un accertamento avente ad oggetto tributi di varia natura porta alla nullità unicamente della quota riferita all’IVA.
La peculiarità della richiamata Ordinanza è di aver chiarito le conseguenze della carenza del contraddittorio le quali conducono alla nullità parziale dell’atto impositivo, limitatamente alla quota parte relativa all’I.V.A., mantenendo inalterato il residuo dei tributi non armonizzati.
(Pubblicato su Filodiritto.it in data 19.10.2018)